Pubblicato il 31 dicembre 2019 nella gazzetta ufficiale l’art.36 del D.L.162 che obbliga all’uso del tariffario ISPESL 2005
Il 31 dicembre 2019 in vigore dal 01/01/2020 è stato pubblicato il D.L.162 del 2019 detto anche il decreto delle mille proroghe in cui nell’art.36 cita:
“1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe) . — 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».”
Tutti gli organismi di ispezione ai sensi del D.P.R. 462/01 sono obbligati ad attenersi alle tarriffe su citate. Per quanto riguarda invece le comunicazioni dei datori di lavoro nei confronti dell’INAIL non ci sono attualmente chiarimenti sulle modalità di comunicazione.